Statuto

Historic Slotcars Challenge a.s.d.
STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Sondrio, via Giuliani n° 25, un’associazione che assume la denominazione “Historic Slotcars Challenge associazione sportiva dilettantistica”, in breve “Historic Slotcars Challenge a.s.d.”, “HSC-a.s.d.”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Carattere sociale e scopo dell’Associazione

L’Associazione ha carattere volontario e democratico. Non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusiva soddisfazione di interessi collettivi.
L’Associazione si propone di promuovere, sviluppare e organizzare:
a) attività sportive dilettantistiche, in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo Modellismo Dinamico con particolare attenzione alla rievocazione storica delle competizioni automobilistiche;
b) manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) attività didattiche per avvio, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;
d) squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni;
e) attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
f) gestire impianti, propri o di terzi per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Art. 3 – Soci e loro iscrizione

Possono essere soci le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
I soci, il cui numero è illimitato, si dividono in:

  • sostenitore (maggiorenne);
  • ordinario (maggiorenne);
  • giovane (dai 14 ai 18 anni);
  • baby (sotto i 14 anni).

Apposito regolamento stabilisce l diversi contributi associativi e trattamento riservato.
Ciascun membro del consiglio direttivo è delegato ad accettare l’iscrizione di un nuovo socio persona fisica.
Società, associazioni e Enti, per associarsi devono presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale, che deve essere approvata dal consiglio direttivo.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio da’ in particolare diritto a partecipare:

  • a tutte le attività promosse dall’Associazione, rispettandone i regolamenti;
  • alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti a:

  • conformarsi allo Statuto, ai regolamenti e alle delibere assunte dagli organi sociali;
  • effettuare il pagamento del contributo associativo annuale stabilito.

Art. 5 – Contributo associativo

Il contributo viene determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo assenza di modifiche, e non è mai restituibile, salvo nell’anno dello scioglimento dell’associazione. Quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Recesso, esclusione dall’associazione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
  • che sia moroso del versamento del contributo annuale oltre tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante lettera, ad eccezione della morosità, e deve essere motivata. Il socio destinatario ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea per contestare gli addebiti causa del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione nel libro soci, decorsi 20 gg. dall’invio del provvedimento, o a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Risorse economiche – Fondo Comune

L’associazione trae risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  • eredità, donazioni e legati;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • contributi pubblici (Unione Europea, Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni pubblici, organismi internazionali), anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 8 – Durata dell’esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 10 – Modalità di convocazione della Assemblea dei Soci

Viene convocata almeno venti giorni prima, mediante avviso contenente: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, per via: avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, modalità telematiche, quali la pubblicazione sul sito WEB istituzionale, e-mail, SMS.
L’Assemblea si riunisce:

  • almeno una volta all’anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale;
  • quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  • dopo richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In caso la convocazione deve avvenire entro 30 gg. dalla data della richiesta.

Art. 11 – Natura delle assemblee

L’Assemblea Ordinaria:

  • approva il rendiconto economico e finanziario;
  • elegge Presidente, Vicepresidente, e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
  • approva gli eventuali regolamenti o le modifiche.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle variazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando il liquidatore.

Art. 12 – Diritto di voto

Nelle Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, con delega scritta, non più di un associato.

Art. 13 – Validità dell’assemblea

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

  • in prima convocazione se presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita:

  • in prima convocazione per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

Per la delibera di scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Fra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un giorno.

Art. 14 – Conduzione dell’Assemblea

L’Assemblea può riunirsi anche per via telematica, utilizzando modalità di videoconferenza, purché siano garantiti a tutti:

  • la possibilità di averne accesso,
  • il diritto di voto e il controllo della sua validità.

E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione, se assente dal Vicepresidente o persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto democraticamente dai soci ed è formato da minimo tre e massimo sette membri. Elegge nel suo seno il Vicepresidente. Requisiti per l’elezione sono:

  • maggiore età,
  • non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico.

I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se per dimissioni o altre cause uno o più dei membri decadono dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, viene indetta entro 20 gg. un’Assemblea che provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16 – Convocazione delle sedute e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei membri. Convocazione e riunione seguono le stesse modalità dell’Assemblea. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti o, anche senza convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione dell’associazione di Enti o Società;
  6. deliberare circa l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente ha rappresentanza legale e firma dell’associazione, a lui è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 gg. l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 – Trasparenza

L’Associazione si impegna alla massima pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. I documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono rimanere a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del testo Unico delle imposte sui redditi.

Art. 20 – Altre norme

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.

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